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Nuove proposte per lo Statuto
| STATUTO VIGENTE |
STATUTO PROPOSTO |
Art. 1
La società di San Giovanni Battista, eretta con Rescritto 29.01.1976 dal Granduca Ferdinando III di Toscana e che
per i suoi meriti venne proposta "Reale e Imperiale Accademia di San Giovanni Battista", ha sede a Firenze.
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Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata
1)La Società di San Giovanni Battista, associazione eretta con Rescritto datato 29.01.1796 dal Granduca Ferdinando III di Toscana è apolitica ed ha natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi del D. Lgs. 11 Dicembre 1997 n. 460.
2)La Società di San Giovanni Battista (nel proseguo del presente Statuto denominata più semplicemente "Società") ha Sede legale in Firenze ed ha durata illimitata.
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Art. 2
Il Sodalizio è apolitico, non persegue fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere ed incoraggiare la conservazione del patrimonio culturale ed artistico,
e di conservare e/o attuare il ripristino delle tradizioni fiorentine, nonché di promuovere manifestazioni culturali, artistiche e sportive, opere benefiche
ed assistenziali di interesse sociale, ed in specie le manifestazioni patronali.
In tale ambito, doverosa evidenza viene data alle manifestazioni in onore del Santo Patrono di Firenze, dal quale il Sodalizio prende il nome.
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Art. 2 - Finalità
1)La Società ha lo scopo di promuovere ed incoraggiare la conservazione e lo sviluppo del patrimonio cultuale, culturale ed artistico
della Città di Firenze e della Regione Toscana, e di conservare e/o ripristinare le tradizioni fiorentine e toscane, nonché di promuovere
manifestazioni culturali, artistiche e sportive, opere benefiche ed assistenziali di interesse e/o di solidarietà sociale, ed in specie le
manifestazioni e le celebrazioni patronali. In tale ambito, doverosa evidenza viene data alle celebrazioni in onore del Santo Patrono di Firenze, dal quale la Società deriva la propria denominazione.
2)La Società si inibisce lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali di interesse e/o solidarietà sociale, ad eccezione di quelle strettamente connesse in quanto dirette alle medesime finalità.
3)La Società inoltre potrà porre in essere le attività accessorie, integrative e funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali.
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Art. 3
Possono far parte del Sodalizio uomini e donne di qualsiasi nazionalità in età maggiore,
su domanda controfirmata da almeno un Socio; possono essere iscritti nella categoria "Juniores" tutti i giovani di
ambo i sessi d’età minore purchè l’iscrizione sia effettuata o avvallata da un genitore o da chi ne fa le veci.
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Art. 3 – Soci
1)Possono far parte della Società uomini e donne di qualsiasi nazionalità in età maggiore.
Possono essere iscritti nella speciale categoria "Juniores" i giovani d’ambo i sessi d’età minore.
I Soci Juniores passano automaticamente nella categoria dei Soci Ordinari l’anno successivo a quello in cui raggiungono la maggiore età.
2)I Soci si distinguono in cinque categorie: Onorari, Benemeriti, Sostenitori, Ordinari, Juniores.
a) Sono Soci Onorari le Personalità di chiara fama che si siano distinte nei vari campi dell’attività umana e che siano ritenute degne di tale riconoscimento. Essi sono esentati dal pagamento della quota sociale annuale.
b)Sono Soci Benemeriti i Soci che oltre alla quota sociale versano annualmente nelle casse sociali un contributo pari almeno al quadruplo della quota sociale.
c)Sono Soci Sostenitori i Soci che oltre alla quota sociale versano annualmente nelle casse sociali un contributo pari almeno al doppio della quota sociale.
d)Sono Soci Ordinari i Soci che versano annualmente nelle casse sociali la quota sociale.
e)I Soci Juniores versano annualmente nelle casse sociali una quota sociale di ammontare pari alla metà della quota sociale
3)I Soci Onorari sono ammessi con delibera dell’Assemblea Ordinaria su proposta della Deputazione.
I Soci Benemeriti, Sostenitori, Ordinari e Juniores sono ammessi con delibera della Deputazione.
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Art. 4 - Associati
I Soci si distinguono in cinque categorie: Onorari, Benemeriti, Sostenitori, Ordinari, Juniores.
A) I Soci Onorari sono proposti dalla Deputazione che li sceglie fra le Personalità che si siano distinte nei vari campi dell’attività umana.
B) I Soci Benemeriti sono proposti dalla Deputazione quale riconoscimento per il loro contributo personale al miglioramento degli scopi sociali.
Il loro contributo, stabilito dalla Deputazione, è pari almeno al quadruplo della quota sociale.
La proclamazione dei Soci Onorari e Benemeriti viene effettuata nel corso della prima Assemblea ordinaria o straordinaria, successiva alla data della proposta.
C) la qualifica di Socio Sostenitore viene attribuita dalla Deputazione a quei Soci che hanno versato il contributo annuale stabilito
dalla deputazione stessa, e pari almeno al doppio della quota sociale.
D) Tutti i rimanenti Soci rientrano nelle categorie dei Soci Ordinari e Juniores e sono ammessi su delibera della Deputazione.
I Soci Juniores passano automaticamente nella categoria dei Soci Ordinari l’anno successivo a quello in cui raggiungono la maggiore età.
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Art. 4 – Determinazione quota sociale annua
La quota sociale annuale viene stabilita dall’ Assemblea Ordinaria dei Soci su proposta della Deputazione e deve essere versata entro il primo trimestre dell’anno al quale si riferisce.
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Art. 5
La quota associativa annuale viene stabilita su proposta della Deputazione dalla Assemblea Ordinaria dei Soci .
Tale quota deve essere versata entro il primo trimestre dell’anno. La quota dei Soci Juniores è pari alla metà di quella dei Soci Ordinari.
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Art. 5 – Elettorato attivo e passivo – Intrasmissibilità della quota
1)A tutti i Soci – con esclusione di quelli della categoria Juniores –
è attribuito il diritto di elettorato attivo e passivo. Tale diritto non potrà essere esercitato dai Soci non in regola con il pagamento della quota sociale.
2)La qualifica di Socio è personale e non trasmissibile agli eredi o aventi causa. Conseguentemente si applica il principio della intrasmissibilità della quota sociale nonché quello della non rivalutabilità della stessa.
3)I Soci non assumono alcuna responsabilità oltre all’importo della rispettiva quota.
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Art. 6
Tutti i Soci – ad eccezione di quelli della categoria Juniores – sono elettori ed eleggibili alle cariche sociali.
Tale diritto non potrà essere esercitato dai Soci non in regola con il pagamento della quota sociale.
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Art. 6 – Doveri dei Soci
1)Tutti i Soci hanno il dovere di:
a) collaborare, nei limiti delle loro possibilità, alle attività sociali;
b) rispettare lo Statuto, i Regolamenti e tutte le norme emanate dagli organi sociali competenti;
c) contribuire ad affermare, promuovere e diffondere le finalità della Società.
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Art. 7
Tutti i Soci hanno il dovere di:
- rispettare e far rispettare lo Statuto, il Regolamento rivisto al successivo art. 8 e tutte le norme emanate dagli organi competenti;
- collaborare, nei limiti delle loro possibilità, alle attività sociali;
- contribuire ad affermare, promulgare e diffondere le finalità del Sodalizio.
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Art. 7 – Diritti dei Soci
1)Tutti i Soci hanno diritto a:
a)partecipare – gratuitamente o meno, in conformità alle relative
delibere assunte dalla Deputazione – a tutte le manifestazioni organizzate dalla Società, o da altri Enti od associazioni alle cui iniziative
la Società abbia aderito. Per tali manifestazioni essi riceveranno a cura della Deputazione, l’invito personale o, se del caso, ne saranno informati a mezzo comunicato stampa;
b) ricevere a domicilio le comunicazioni sociali periodiche.
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Art. 8
Tutti i soci hanno diritto a:
- partecipare – gratuitamente o meno – a tutte le manifestazioni organizzate dal sodalizio,
o da altri Enti od associazioni a cui il Sodalizio stesso abbia aderito. Per tali manifestazioni essi riceveranno,
a cura della Deputazione, l’invito personale o, se del caso, ne saranno informanti a mezzo comunicato stampa;
- ricevere a domicilio le pubblicazioni periodiche sociali.
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Art. 8 – Benemerenze sociali
I Soci che abbiano fatto parte della Società per almeno venticinque anni consecutivi, hanno diritto al conferimento di un attestato e di una medaglia
di benemerenza o di altro particolare riconoscimento che la Deputazione proponga alla Assemblea di istituire. |
Art. 9
I soci che abbiano fatto parte del Sodalizio per almeno venticinque anni consecutivi, hanno diritto al conferimento di un attestato e
di una medaglia di benemerenza o di altro particolare riconoscimento che la Deputazione proponga all’Assemblea di istituire. |
Art. 9 – Procedura di ammissione dei Soci
1)Le domande di ammissione a Socio devono essere compilate dagli interessati su appositi moduli, predisposti dalla Società,
corredate della firma di almeno un Socio presentatore, e depositate presso la Segreteria che le inoltrerà alla Deputazione.
2)All’atto della sottoscrizione della domanda di ammissione gli aspiranti Soci devono accettare espressamente il presente
Statuto ed i Regolamenti vigenti obbligandosi espressamente ad accettare i Regolamenti interni ed ogni altra deliberazione che a termini del presente Statuto saranno presi dagli organi sociali competenti.
3)Le domande saranno accolte solo se riporteranno il voto favorevole di due terzi dei membri della Deputazione che delibererà con decisione non motivata ed inappellabile.
4)La qualità di Socio si acquista nel momento in cui, dopo la comunicazione dell’ammissione, il candidato avrà versato la quota sociale annuale.
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Art. 10
Decadrà dalla qualifica di Socio, di qualsiasi categoria, colui che, direttamente o indirettamente, causi danno al Sodalizio o che,per cattiva condotta morale, si renda indegno di appartenervi.
La decadenza è deliberata dalla Deputazione a maggioranza i due terzi.
Contro di esse il Socio può ricorrere entro sessanta giorni dalla comunicazione e per scritto al Collegio dei probiviri, che dovrà decidere in merito entro novanta giorni dal ricevimento del ricorso.
I Soci morosi per un anno nel pagamento della quota sociale decadranno dai diritti di cui agli artt. 6, 8 e 12 del presente Statuto.
I Soci morosi nel pagamento della quota sociale per due anni consecutivi decadranno dalla qualifica di Socio.
La qualifica di Socio si perde altresì per dimissioni, che dovranno essere comunicate tramite raccomandata alla Segreteria del Sodalizio.
Il Socio che comunque abbia cessato di appartenere al Sodalizio non può vantare alcun diritto su quanto eventualmente versato ne’ sul patrimonio sociale.
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Art. 10 – Scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un Socio
1)Il rapporto sociale limitatamente ad un Socio si scioglie:
- per morte del Socio;
- per recesso;
- per esclusione.
2)Il Socio che intenda recedere deve dare preavviso di almeno sei mesi con comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata con a.r. alla Deputazione.
Ove la data di efficacia del recesso non coincida con la fine dell’esercizio sociale, non si darà luogo a restituzione o ratizzo della quota sociale, che sarà dovuta dal recedente per l’intero esercizio sociale in cui ha luogo il recesso.
Entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, ne verrà data comunicazione a tutti i Soci.
3)L’esclusione può aver luogo per decadenza o per gravi motivi.
L’esclusione per decadenza si verifica nel caso di morosità per almeno due anni nel versamento della quota associativa e/o degli altri contributi straordinari.
L’esclusione per decadenza viene dichiarata dalla Deputazione previo accertamento della durata biennale della morosità.
L’esclusione per gravi motivi è deliberata dalla Deputazione.
4)Avverso alla delibera della Deputazione il Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri.
Avverso la decisione del Collegio dei Probiviri è ammesso il ricorso sia da parte della Deputazione che del Socio all’Assemblea Ordinaria dei Soci.
I suddetti ricorsi dovranno essere promossi nelle forme e nei termini che verranno stabiliti in apposito Regolamento Disciplinare, applicabile anche ai casi previsti nell’art. 11 che segue.
5)In ogni caso il procedimento dovrà ispirarsi al principio del contraddittorio, prevedere la contestazione degli addebiti e la discussione davanti alla Deputazione, al Collegio dei Probiviri e all’Assemblea garantendo a ciascuna parte interessata il diritto di intervento e di difesa.
Le delibere o le decisioni relative devono essere comunicate a tutti gli altri Soci entro trenta giorni dalla loro definitiva efficacia.
6)Ove la data della morte, del recesso e/o dell’esclusione non coincida con la fine dell’esercizio sociale, non si darà luogo a restituzione o ratizzo della quota sociale,
che sarà dovuta per l’intero esercizio sociale in cui lo scioglimento del rapporto sociale ha avuto efficacia.
7)Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un Socio comporta la rinuncia del Socio uscente ad ogni diritto sul fondo comune e alle eventuali cariche sociali ricoperte.
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Art. 11 – Organi sociali
Sono organi del Sodalizio: L’assemblea dei Soci, la Deputazione, il Presidente, il collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei Conti. |
Art. 11 – Procedimento disciplinare
1)Fuori dei casi previsti dal precedente articolo la Deputazione, nell’esercizio del potere disciplinare conferitole, senza pregiudizio dell’esclusione prevista dal precedente articolo, può emettere a carico dei Soci che abbiano violato le norme della Società, sia quelle statutarie sia quelle emanate dagli organi sociali, le seguenti sanzioni:
l’ammonizione, la sospensione del diritto a fruire dei servizi sociali per un periodo determinato di tempo, la sospensione dalla Società.
2)I Soci morosi nel pagamento della quota sociale e/o degli altri contributi straordinari sono sospesi di diritto dall’elettorato attivo e passivo e dalla fruizione dei servizi sociali.
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Art. 12 – Assemblee
Tutti i soci, escluso i Soci juniores, devono essere convocati i Assemblea Generale o Ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile per deliberare sul Bilancio consuntivo, sentita la relazione dei Sindaci Revisori, e sugli altri argomenti eventualmente all’Ordine del Giorno.
L’Assemblea può essere convocata anche in sede Straordinaria ogni qual volta la Deputazione ne ravvisi la necessità o ne sia fatta esplicita richiesta scritta e motivata da almeno 1/5 dei Soci aventi diritto.
L’ASSEMBLEA ORDINARIA è legalmente costituita in convocazione ed è in grado di deliberare con la presenza o la rappresentanza di almeno 1/2 dei Soci aventi diritto,
mentre
In 2° CONVOCAZIONE l’Assemblea generale ordinaria è validamente costituita e può deliberare qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.
L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA è validamente costituita e può deliberare in 1° convocazione con la presenza o la rappresentanza di almeno 2/3 dei Soci aventi diritto, mentre in seconda convocazione è validamente costituita e può deliberare con la presenza di almeno 1/3 dei Soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Gli avvisi di convocazione delle Assemblee contenenti l’Ordine del Giorno, il luogo e l’ora della convocazione, dovranno essere inviati come disposto dalla Deputazione, a tutti i Soci al loro ultimo domicilio che risulta presso la Società.
I Soci in regola con le quote annue possono esercitare il loro diritto in Assemblea facendosi rappresentare da altro Socio munendolo di apposita delega sottoscritta.
Ogni Socio potrà rappresentare per delega non più di dieci soci.
Nelle Assemblee le votazioni devono svolgersi secondo le modalità deliberate dalla Deputazione.
Le Assemblee designeranno ogni volta un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori che sottoscriveranno il verbale unitamente all’eventuale Notaio invitato.
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Art. 12 – Organi sociali
1)Gli organi della Società sono:
l’Assemblea dei Soci, La Deputazione, il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Provveditore, il Tesoriere, il Segretario, il Collegio dei Probiviri, il Collegio Sindacale.
2)Le cariche e gli incarichi sociali sono gratuiti. Al Presidente, ai membri della Deputazione, del Collegio dei Probiviri e del Collegio Sindacale spetta il rimborso delle spese vive eventualmente sostenute per l’espletamento del loro mandato o di speciali incarichi loro conferiti dalla Deputazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.
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Art.13 — La Deputazione
Il Sodalizio è amministrato da una Deputazione composta da dodici membri.
I membri della Deputazione vengono eletti dalla Assemblea Ordinaria dei Soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.
La Deputazione dichiara la decadenza del Deputato che abbia perso la qualità di Socio ai sensi dell’art. 10 ovvero che non intervenga alle sedute, senza giustificato motivo, per più di tre volte consecutive.
Se nel corso del mandato vengano a mancare uno o più Deputati (fino al numero di massimo 5) i componenti la Deputazione in carica provvedono
A completare il Collegio fino alla prima Assemblea dei Soci.
Qualora per qualsiasi motivo vengono a cessare più di 5 componenti la Deputazione questa sarà considerata decaduta e pertanto dovrà essere convocata d’urgenza l’Assemblea dei Soci per la nomina della nuova Deputazione.
Peraltro i Deputati rimasti in carica provvedono all’attività ordinaria del Sodalizio fino all’entrata in carica dei loro successori.
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Art. 13 - Assemblea
1) L’Assemblea, regolarmente costituita è sovrana e rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla Legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
2)L’Assemblea in sede ordinaria approva il Bilancio Preventivo e Consuntivo annuale e le linee generali del
programma di attività per l’anno sociale, determina l’ammontare della quota sociale annuale e delibera su ogni
argomento che la Deputazione ritenga di sottoporre al suo esame, con esclusione delle materie di competenza dell’Assemblea Straordinaria.
3)L’Assemblea in sede straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento della Società,sulle modalità di liquidazione nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri.
4)L’Assemblea in sede ordinaria è convocata:
a) entro il 15 Dicembre di ogni anno per l’approvazione del Bilancio Preventivo relativo all’esercizio dell’anno successivo e la determinazione della quota sociale annuale da applicarsi nell’esercizio successivo;
b) entro il 30 Aprile di ogni anno per l’approvazione del Bilancio Consuntivo relativo all’esercizio dell’anno precedente.
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Art. 14
Nella prima riunione la Deputazione presieduta dal Deputato più anziano per appartenenza alla Società nomina fra i componenti
eletti un Presidente, un Vice Presidente, un Provveditore, un Segretario, ed un Tesoriere, salvo altri incarichi che ritenga funzionali all’attuazione dell’attività sociale.
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Art.14 - Convocazione dell’Assemblea
1)l’Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla Sede Sociale purchè in Italia.
2)L’Assemblea è convocata dalla Deputazione a mezzo avviso scritto in cui sia specificato il giorno, l’ora ed il luogo della
riunione e gli argomenti posti all’Ordine del Giorno, da inviare con le modalità disposte dalla Deputazione ai Soci al loro ultimo
domicilio che risulta presso la Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Nell’avviso di convocazione può
essere indicata anche la data della seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima.
L’avviso di convocazione viene inoltre affisso nella Sede Sociale e pubblicato sul sito Internet della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
3)La Deputazione è tenuta a convocare l’Assemblea senza indugio ove ne faccia richiesta, con indicazione delle materie da porre all’Ordine del Giorno, almeno un quarto dei Soci.
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Art. 15
La Deputazione è investita di ogni più ampio potere per la gestione del Sodalizio e per la realizzazione delle finalità e degli scopi del medesimo ed è responsabile di fronte ai terzi delle obbligazioni contratte durante la propria gestione.
E’ convocata nei termini e modi di cui all’art. 17.
Le riunioni sono valide con la presenza della metà dei componenti.
Le deliberazioni della Deputazione sono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità vale il voto di chi presiede.
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Art. 15 – Quorum costitutivo e deliberativo dell’Assemblea
1)L’Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria in prima convocazione è costituita quando è presente o rappresentata la metà dei Soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
In seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.
2)Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea i Soci che risultino associati da almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. Hanno però diritto di intervento e di voto solo i Soci che siano in regola con il pagamento della quota sociale e di ogni altra somma che sia stata stabilita dagli Organi Sociali competenti.
Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Ciascun Socio non può ricevere più di dieci deleghe.
3)Il Presidente può ammettere eventuali uditori esterni.
4)L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Deputazione, in sua assenza dal Vice Presidente Vicario o in assenza di entrambi dal Provveditore o in difetto da persona nominata dall’Assemblea stessa.
Il Presidente dell’Assemblea è assistito dal Segretario nominato dalla Deputazione a termini
dell’art. 16 che segue, e, se il Presidente lo ritiene opportuno, da due Scrutatori nominati dall’Assemblea su proposta del Presidente.
5)Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolare costituzione dell’Assemblea, la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento e di voto in Assemblea.
Delle riunioni dell’Assemblea si redige il verbale, a cura del Segretario, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli Scrutatori.
Nelle Assemblee Straordinarie o quando il Presidente dell’Assemblea lo reputi opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio che funge da Segretario.
6)Il Presidente dell’Assemblea avanti di iniziare le operazioni di voto dovrà formulare in modo esatto le questioni sulle quali i Soci saranno chiamati ad esprimere il loro voto.
L’Assemblea delibera con votazione per alzata di mano, o per appello nominale o a scrutinio segreto. Le votazioni per appello nominale o a scrutinio segreto hanno luogo a seguito di decisione del Presidente oppure quando ne sia fatta richiesta da un quarto dei Soci presenti aventi diritto al voto.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
7)I verbali delle riunioni assembleari, oltre ad essere trascritti nel Libro dei Verbali delle Assemblee dei Soci, rimangono affissi in copia conforme e autenticata dal Segretario nella Sede Sociale durante i 30 (trenta) giorni seguenti a quello in cui ha avuto luogo la tornata assembleare.
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Art. 16
La Deputazione potrà costituire, quando lo si ritenga opportuno, speciali Commissioni presiedute da un membro della Deputazione e formate dai Soci che abbiano particolari requisiti tecnici.
Tutti gli incarichi del Sodalizio sono completamente gratuiti salvo rimborso delle spese vive sostenute nell’assolvimento dei compiti affidati.
La Deputazione predisporrà e promulgherà il Regolamento che disciplina le attività e le funzioni degli incarichi sociali.
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Art. 16 – Deputazione
1)La Società è amministrata da una Deputazione composta da dodici membri.
2)Salvo quanto previsto ai commi 3) e 4) del presente articolo i membri della Deputazione vengono
eletti dai Soci con le modalità stabilite all’art. 29 che segue, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
La Deputazione dichiara la decadenza del Deputato che abbia perso la qualità di Socio ovvero che non intervenga alle sedute, senza giustificato motivo, per più di tre volte consecutive.
3) Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Deputati i componenti la Deputazione
in carica provvedono a sostituirli. I Deputati così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea che provvede a confermarli o a sostituirli.
4) I Deputati confermati o nominati in sostituzione dall’Assemblea scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
5) Se vengono a cessare tutti i Deputati, le elezioni per la loro sostituzione sono indette dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo atti di ordinaria amministrazione.
6) Il periodo di carica del Deputato cooptato e/o del Deputato nominato in sostituzione dall’Assemblea, come previsto dai commi 3)e 4) che precedono, fino alla scadenza della Deputazione in carica al
momento della cooptazione o dell’elezione in sostituzione è escluso dal computo dei mandati rilevanti agli effetti della rieleggibilità.
7) Nella prima riunione le Deputazione, presieduta dal Deputato più anziano per appartenenza alla Società nomina fra i componenti eletti un Presidente, un Vice Presidente Vicario, un Provveditore, un Segretario, ed un Tesoriere, salvo altri incarichi che ritenga funzionali all’attuazione dell’attività sociale.
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Art. 17 - Presidenza e Vice Presidenza
Il Presidente della Deputazione:
- rappresenta il Sodalizio di fronte ai terzi ed in giudizio;
- convoca la Deputazione e le Assemblee a norma del presente Statuto ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando l’una o l’altra di tali convocazioni gli sia stata richiesta, con domanda motivata, da almeno tre membri della Deputazione o dal Collegio dei Sindaci Revisori o da almeno cinquanta Soci in regola con le quote sociali, non appartenenti alla categoria Juniores. Per la convocazione dell’Assemblea straordinaria vigono le previsioni dell’art. 12.
- presiede le riunioni della Deputazione, autentica con la sua firma i relativi processi verbali e firma la corrispondenza del Sodalizio.
- cura la relazione della Deputazione che accompagnerà il bilancio da presentare all’approvazione dell’Assemblea.
In casi di particolare urgenza provvede, motu proprio, a tutti gli atti dei quali ravvisi l’opportunità e la necessità nell’interesse esclusivo del Sodalizio, riferendone alla Deputazione per la ratifica relativa nella prima valida riunione successiva.
Il Presidente può conferire deleghe ad altri membri della Deputazione per particolari incarichi.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza od impedimento, con gli stessi poteri ed obblighi.
In caso di contemporanea assenza o indisponibilità del Presidente o del Vice Presidente, essi sono sostituiti dal Provveditore o dal Deputato più anziano per iscrizione al Sodalizio, con gli stessi poteri ed obblighi.
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Art. 17 – Poteri della Deputazione.
1)Alla Deputazione sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. E’ altresì rimessa alla sua competenza qualsiasi deliberazione che per il presente Statuto non sia riservata alla competenza esclusiva dell’Assemblea.
In particolare senza che ciò deroghi alla generalità delle sue attribuzioni sono rimesse alla competenza esclusiva della Deputazione le delibere:
a) sull’ammissione dei Soci;
b) sulle sanzioni disciplinari da assumere in I° grado a carico dei Soci ivi compresa la loro esclusione;
c) sulle contribuzioni straordinarie;
d) sulla formazione dei regolamenti interni;
e) sulla costituzione di speciali Commissioni presiedute da uno dei Deputati e formata da
Soci che abbiano particolari competenze e requisiti;
f) sulla redazione del progetto di Bilancio Preventivo e Consuntivo accompagnato dalla Relazione da presentare all’Assemblea;
g) sulla convocazione delle Assemblee fissandone l’Ordine del Giorno.
h) sulla cooperazione con altre associazioni;
i) sulla organizzazione di convegni e manifestazioni;
j) sulla istituzione di premi;
k) sulla registrazione di testate editoriali a nome della Società;
m) sull’acquisto e vendita di immobili e di beni mobili registrati;
n) sull’accettazione di donazioni, lasciti ed elargizioni.
o) sull’assunzione di dipendenti;
p) sui procedimenti giudiziari attivi e passivi nei confronti di terzi;
q) sul trasferimento della Sede Sociale nell’ambito del territorio del Comune di Firenze.
2)Avverso le delibere della Deputazione di cui sub a), c) e d) non è ammesso ricorso ne’ al Collegio dei Probiviri ne’ all’Assemblea.
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Art. 18 – Il Provveditore
Il Provveditore rappresenta il Sodalizio in assenza del Presidente o del Vice Presidente e sovrintende alla conservazione del patrimonio sociale.
Tratta con Enti Pubblici e Privati per il reperimento dei fondi necessari alla esecuzione delle manifestazioni patronali e di altre attività.
In caso di temporanea assenza o impedimento è sostituito dal Deputato designato con gli stessi poteri e compiti.
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Art. 18 – Convocazione della Deputazione.
1)La Deputazione si riunisce anche in luogo diverso dalla Sede Sociale su
convocazione del Presidente quando questi lo ritenga opportuno o quando gliene venga fatta richiesta da almeno due Deputati.
2)La convocazione dovrà essere effettuata mediante avviso scritto da inviarsi almeno
otto giorni prima o in caso di urgenza a mezzo telegramma, telefax o e-mail inviato almeno
due giorni prima, a tutti i Deputati ed ai Sindaci con l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.
3)La Deputazione è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi membri e le delibere sono prese a maggioranza dei
presenti, salva diversa disposizione del presente Statuto. Non sono ammesse deleghe. La presenza alle riunioni della Deputazione può avvenire anche mediante teleconferenza o altri mezzi di telecomunicazione.
4)In difetto di convocazione la Deputazione sarà validamente costituita quando siano presenti il Presidente, tutti i Deputati in carica e tutti i Sindaci in carica.
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Art. 19 – Il Segretario
Il Segretario coordina le varie branche di attività del Sodalizio, collabora con il Provveditore e con il Tesoriere.
Tiene contatti con il Presidente sulle attività sociali; cura il disbrigo della corrispondenza, controfirma gli atti sociali, è responsabile della conservazione degli atti correnti, dei registri delle riunioni assembleari e della Deputazione nonché del Registro e dell’Albo dei Soci, dei documenti e del materiale a carattere storico del Sodalizio.
In caso di sua assenza temporanea o impedimento è sostituito da altro Membro della Deputazione designato con gli stessi poteri e compiti.
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Art. 19 – Rappresentanza legale dell’Associazione e poteri del Presidente.
1)Il Presidente della Deputazione ha la firma sociale e la rappresentanza legale
della Società di fronte ai terzi e davanti all’Autorità Giudiziaria. In caso di sua assenza
o impedimento la rappresentanza legale e la firma sociale sono affidate al Vice Presidente Vicario
e in sostituzione di quest’ultimo al Provveditore. L’azione del Vice Presidente Vicario e, in sostituzione di quest’ultimo,
del Provveditore fa presumere l’assenza o l’impedimento rispettivamente del Presidente e/o del Vice Presidente Vicario.
2)Il Presidente sovrintende all’attuazione delle delibere della Deputazione.
Peraltro al Presidente spetta in ogni altro caso ogni potere per la gestione ordinaria della Società; entro tali limiti il Presidente può delegare compiti e mansioni, pur mantenendone la responsabilità, a membri del Consiglio o a terzi ed eventualmente può delegare anche la rappresentanza della Società per il compimento di determinati atti o categorie di atti, anche a mezzo di procura notarile.
I procuratori eventualmente nominati dovranno riferire e rendere conto del loro operato al Presidente, al quale comunque compete la responsabilità nei confronti della Società e dei terzi.
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Art. 20 - Tesoriere
Il Tesoriere è consegnatario e responsabile dei valori, della Cassa del Sodalizio e della tenuta della relativa contabilità.
Deve consentire verifiche che in qualunque momento potranno essere richieste dai Sindaci Revisori o da un membro della Deputazione delegato dal Presidente.
Il Tesoriere coadiuvato dal Provveditore , redige il conto consuntivo e il bilancio di previsione mettendolo a disposizione della Deputazione entro il 31 Marzo.
In caso di sua temporanea assenza o impedimento è sostituito dal Deputato designato con gli stessi poteri e compiti.
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Art. 20 – Provveditore
1)Il Provveditore rappresenta la Società in assenza o impedimento del Presidente o del Vice Presidente e sovrintende alla conservazione del Patrimonio Sociale.
2)Tratta con Enti Pubblici e Privati per il reperimento dei fondi necessari alla esecuzione delle manifestazioni patronali e di altre attività.
3)In caso di temporanea assenza o impedimento del Provveditore, la Deputazione provvede a designare altro Deputato in sostituzione con gli stessi poteri e compiti.
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Art. 21 - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è costituito da almeno tre membri di cui almeno uno di professione forense.
Sono eletti dall’Assemblea dei Soci, durano in carica tre anni e cono rieleggibili.
Hanno il compito di esprimere - su formale richiesta di una delle parti - un lodo nei conflitti fra membri della Deputazione o fra Soci e decisioni della Deputazione.
Le loro delibere debbono essere trascritte in apposito verbale e sono definitive.
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Art. 21 – Segretario
1)Il Segretario coordina le varie branche di attività della Società, collabora con il Provveditore e con il Tesoriere.
Tiene contatti con il Presidente sulle attività sociali; cura il disbrigo della corrispondenza, controfirma gli Atti Sociali, è responsabile della conservazione
degli atti correnti, dei registri delle adunanze dell’Assemblea e della Deputazione nonché del Registro e dell’Albo dei Soci, dei documenti e del materiale a carattere storico della Società.
2)In caso di temporanea assenza o impedimento del Segretario, la Deputazione provvede a designare altro Deputato in sostituzione con gli stessi poteri e compiti.
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Art. 22 - Collegio dei Revisori dei Conti
L’Assemblea dei Soci eleggerà, fra i Soci che ne hanno i requisiti, i membri del Collegio dei Revisori composto di 3 membri effettivi, di cui almeno 1 iscritto al Registro dei Revisori Contabili e 2 supplenti di cui almeno 1 iscritto al Registro dei Revisori Contabili, i quali durano in carica tre anni.
I loro compiti sono disciplinati dalle norme di legge.
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Art. 22 – Tesoriere.
1)Il Tesoriere svolge tutti i compiti amministrativo-contabili necessari al funzionamento della Società, incassa le somme da chiunque
dovute alla Società, ed effettua tutti i pagamenti conseguenti a delibere della Deputazione. Egli deposita i fondi a nome a per conto della Società presso una o più banche scelte dalla Deputazione.
2)Per ogni prelevamento è necessario che la firma del Tesoriere sia congiunta con quella del Presidente o del Vice Presidente Vicario.
3)In caso di temporanea assenza o impedimento del Tesoriere, la Deputazione provvede a designare altro Deputato in sostituzione con gli stessi poteri e compiti.
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Art. 23 – Patrimonio e rendite
Le entrate del Sodalizio sono costituite dalle quote sociali, dalle elargizioni o contributi di privati od Enti nonché da eventuali donazioni.
Le elargizioni liberali di denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dalla Deputazione che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie del Sodalizio.
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Art. 23 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri e’ composto da 3 (tre) componenti eletti con le modalità stabilite all’art. 29 che segue, fra i Soci dotati di competenze giuridiche, preferibilmente magistrati o avvocati, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie sorte fra i Soci o fra gli Organi Sociali o fra i Soci e gli Organi Sociali.
Il Collegio dei Probiviri delibera altresì quale organo giurisdizionale di II grado sulla perdita della qualifica di Socio e sulle sanzioni disciplinari di cui agli Art. 10 e 11 del presente Statuto.
Il componente più anziano del Collegio assume le funzioni di Presidente.
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Art. 24 – Il Bilancio
Col 31 Dicembre di ogni anno si chiude l’esercizio sociale e, a cura del Presidente, del provveditore e del Tesoriere, deve essere provveduto entro il mese di Marzo alla redazione della situazione patrimoniale del conto delle entrate e delle uscite che, dopo ampia illustrazione, dovranno essere sottoposte alla Deputazione.
Con gli eventuali avanzi di gestione potrà essere costituito un Fondo speciale allo scopo di potervi attingere nelle gestioni successive per eventuali esigenze. In ogni caso vige il divieto di distribuire anche in modo indiretto gli utili , avanzi di gestione, fondi o riserve del patrimonio del Sodalizio.
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Art. 24 – Collegio Sindacale
1)Il Collegio Sindacale è composto d2 n. 3 (tre) membri effettivi e n. 2 (due) supplenti, eletti con le modalità stabilite all’art. 30 che segue, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
I membri supplenti subentrano di diritto in ordine di età in caso di vacanza nella composizione del Collegio a seguito di decesso, rinuncia o decadenza di un membro effettivo.
2)Il Collegio Sindacale assiste alle riunioni della Deputazione e dell’Assemblea, controlla l’amministrazione e la contabilità dell’Associazione, vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e delle norme regolamentari sociali ed esprime il parere in tutte la questioni per le quali ne è richiesto dalla Deputazione.
In generale i membri del Collegio Sindacale svolgono i
compiti e sono tenuti ai doveri previsti dal Codice Civile in materia di
Società per azioni e dalle leggi che regolano le Associazioni di Promozione Sociale senza fini di lucro.
3)Assume la funzione di Presidente del Collegio il componente del Collegio iscritto al Registro dei Revisori Contabili o in caso di più componenti iscritti al suddetto Registro, il componente iscritto più anziano d’età.
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Art. 25
La Deputazione, dopo l’esame e l’approvazione del bilancio, lo metta a disposizione dei Sindaci Revisori per le verifiche d’obbligo e per la stesura della loro relazione. |
Art. 25 – Patrimonio e rendite
1)Il Fondo Patrimoniale della Società è indivisibile ed è costituito:
a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà della Società,
b) dalle quote sociali annuali, e dai contributi straordinari dei Soci ,
c) dalle elargizioni, contribuzioni, erogazioni e donazioni da parte di persone fisiche, Enti pubblici o privati,
d) da tutti gli altri proventi eventualmente conseguiti dalla Società per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
2)Le quote sociali annuali e i contributi straordinari dei Soci rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico della Società e conseguentemente non danno luogo a titolo di proprietà del fondo patrimoniale o di partecipazione a proventi, e non sono in nessun caso rimborsabili o trasmissibili.
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Art. 26
Il Bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione dei Sindaci Revisori,
dovrà essere a disposizione dei Soci nella Sede del Sodalizio almeno cinque giorni prima di quello in cui avrà luogo l’Assemblea ordinaria per la sua discussione ed approvazione.
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Art. 26 – Scritture Contabili - Bilancio Consuntivo e Preventivo
1)La Società tiene le scritture contabili previste dall’art. 25 del D. Lgs. N. 460/1997.
2)L’esercizio sociale annuale inizia il 1 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
3)Entro il mese di Febbraio di ogni anno il Tesoriere trasmette alla Deputazione un progetto di
Bilancio Consuntivo comprendente la Situazione Patrimoniale ed il Conto Economico dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre precedente ed una Nota integrativa in conformità al disposto dall’art. 2427 c.c.
4)Entro il mese di Marzo la Deputazione delibera in ordine al progetto di Bilancio presentato dal Tesoriere, e, dopo la relativa approvazione, lo trasmette al Collegio Sindacale, unitamente alla propria
Relazione sulla gestione dell’esercizio decorso.
5)Il progetto di Bilancio Consuntivo, nella versione approvata dalla Deputazione, unitamente alla Relazione della Deputazione, al Rapporto del Collegio Sindacale e alla Nota integrativa viene presentata per l’approvazione all’Assemblea dei Soci che deve essere convocata entro il 30 Aprile di ogni anno.
6)Il progetto di Bilancio, la Relazione, la Nota integrativa e il Rapporto del Collegio Sindacale dovranno essere a disposizione dei Soci
nella Sede della Società almeno cinque giorni prima di quello in cui avrà luogo l’Assemblea Ordinaria per la discussione ed approvazione.
7)Entro il giorno 15 (quindici) del mese di Ottobre di ogni anno il Tesoriere trasmette alla Deputazione un Progetto di Bilancio Preventivo, elaborato di
concerto con il Provveditore, comprendente una Relazione sulle previsioni di spesa per l’esercizio sociale successivo, la loro copertura finanziaria e
contenente anche le proposte in ordine all’ammontare della quota sociale annuale ed ad eventuali contribuzioni da porre a carico dei Soci.
8)Entro il giorno 15 (quindici) del mese di Novembre la Deputazione delibera in ordine al progetto di Bilancio Preventivo e dopo la relativa approvazione lo trasmette al Collegio Sindacale.
Riguardo all’approvazione del Bilancio Preventivo da parte dell’Assemblea che deve essere convocata all’uopo entro il 15 dicembre di ogni anno, si applicano le procedure stabilite ai commi 5 e 6 che precedono del presente articolo in quanto applicabili.
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Art. 27 – Elezioni
Tutti i Soci sono elettori ed eleggibili eccezion fatta per i soci appartenenti alla categoria Juniores, come dalle previsioni dell’art. 6.
La Deputazione, nell’anno di scadenza del mandato, od in caso di decadenza di cui all’art. 13 Fissa la data delle elezioni e nomina la Commissione Elettorale composta da un Presidente e due membri scelti fra i Soci, dandone comunicazione agli iscritti tre mesi prima della data fissata, per designare la nuova Deputazione, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.
Nell’ipotesi di proposizione di lista o liste, ognuna, per esser valida, dovrà contenere l’indicazione di dodici nominativi eleggibili a norma del presente statuto quali membri della Deputazione, tre Sindaci effettivi, due Sindaci supplenti e tre Probiviri. La lista o liste dovranno essere inoltrate alla Commissione Elettorale un mese prima della data fissata per le elezioni, e dovranno essere sottoscritte da almeno cinquanta Soci effettivi ed in regola con le quote sociali, le cui generalità dovranno essere chiaramente indicate oltre a quelle dei candidati, la cui firma vale come accettazione della candidatura.
I candidati per poter essere eletti dovranno essere in regola con il pagamento delle quote sociali.
Non è ammessa la contemporanea candidatura di un Socio in più liste.
Verificate le liste, la Commissione Elettorale comunicherà ai Soci che la nuova Deputazione sarà eletta, anche in presenza di una o più liste, con libera scelta fra i nominativi degli iscritti all’Albo dei Soci, e che le eventuali liste hanno solo valore indicativo.
In ogni caso i Soci possono cancellare ed eventualmente indicare, negli appositi spazi della scheda, nominativi di Soci alternativi a quelli eventualmente risultanti nelle liste.
La designazione avverrà in base al numero di voti riportati.
In caso di rinuncia, subentrerà il primo dei Soci non eletti.
I componenti della Commissione Elettorale sono ineleggibili.
a)Le operazioni di voto dovranno essere ultimate entro le ore diciotto
del giorno successivo a quello dell’inizio dell’Assemblea e le operazioni di scrutinio dovranno essere ultimate al massimo nel giorno feriale successivo.
b)Ultimate le operazioni di scrutinio ed effettuata la proclamazione dei nuovi eletti, la Commissione Elettorale dovrà provvedere, entro dieci giorni,
ad inviare le lettere di convocazione agli eletti stessi per il loro insediamento, dopodichè la Commissione si considererà sciolta.
c) Dei lavori preparatori, delle operazioni di voto e dei risultati elettorali, la Commissione elettorale dovrà redigere, con sottoscrizione di tutti i
componenti della stessa, appositi verbali, i quali resteranno esposti presso la Segreteria Sociale per quindici
giorni dalla proclamazione dei risultati.
Le elezioni degli organi sociali saranno effettuate con le modalità tecniche che stabilirà di volta in volta la Deputazione uscente.
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Art. 27 – Fondo Speciale
1)Con gli eventuali avanzi di gestione potrà essere costituito un Fondo speciale allo scopo di potervi attingere nelle gestioni successive per eventuali esigenze. In ogni caso vige il divieto di
distribuire anche in modo indiretto gli utili , avanzi di gestione, fondi o riserve del patrimonio della Società.
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Art. 28 – Regolamento Sociale
La Deputazione potrà predisporre a promulgare il regolamento che disciplina le attività e le funzioni degli incarichi sociali. |
Art. 28 – Rendiconto in caso di raccolta pubblica di fondi.
1)Indipendentemente dalla redazione del Bilancio, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, deve essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa,
in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione.
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Art. 29 – Sospensione – Scioglimento
La Deputazione, qualora accerti difficoltà per la prosecuzione dell’attività e per il conseguimento delle finalità e degli scopi sociali, sentito il collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti, può disporre la sospensione dell’attività.
Se non vi sono mezzi per la ripresa dell’attività l’Assemblea, convocata in sessione straordinaria, potrà decidere per lo scioglimento del Sodalizio solo con la maggioranza di almeno 2/3 dei Soci votanti, e, salvo gli adempimenti per fini di assistenza e beneficenza in conformità di quanto deliberato dall’Assemblea,
dovrà essere disposta la devoluzione del patrimonio sociale residuo ad un'altra associazione con finalità analoghe, od a fini di pubblica utilità, sentiti gli Organi eventualmente preposti per legge. |
Art. 29 – Elezioni
1)La Deputazione, nell’anno di scadenza del mandato degli Organi Sociali, o il Collegio Sindacale nell’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 16 che
precede, fissa la data delle elezioni e nomina la Commissione Elettorale composta da un Presidente e due membri scelti fra i Soci, dandone comunicazione
scritta,da inviare con le modalità disposte dalla Deputazione, ai Soci al loro ultimo domicilio che risulta presso la Società almeno 60 giorni prima della data fissata per le elezioni.
2)Queste si terranno sulla base di una lista o più liste, ognuna delle quali, per esser valida, dovrà contenere l’indicazione dei nominativi di:
a)dodici Soci eleggibili quali membri della Deputazione,
b)tre Soci eleggibili quali Sindaci effettivi,
c)due soci eleggibili quali Sindaci supplenti e
d)tre Soci eleggibili quali Probiviri.
Ricorrendo l’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 16, ove il Collegio Sindacale e il Collegio dei Probiviri non siano in scadenza, le elezioni riguarderanno la sola Deputazione.
3)La lista o le liste dovranno essere inoltrate alla Commissione Elettorale 30 giorni prima della data fissata per le elezioni, e dovranno essere sottoscritte da almeno cinquanta Soci in regola con il pagamento delle quote e contribuzioni sociali, le cui generalità dovranno essere chiaramente indicate oltre a quelle dei candidati, la cui sottoscrizione varrà come accettazione della candidatura.
I candidati per poter essere eletti dovranno essere in regola con il pagamento delle quote e delle contribuzioni sociali.
Non è ammessa la contemporanea candidatura di un Socio in più liste.
I componenti della Commissione Elettorale sono ineleggibili.
4)Verificate le liste, la Commissione Elettorale comunicherà ai Soci che la nuova Deputazione sarà eletta, anche in presenza di una o più liste, con libera scelta fra i nominativi degli iscritti all’Albo dei Soci, e che le eventuali liste hanno solo valore indicativo.
A tale effetto i Soci possono cancellare ed eventualmente indicare, negli appositi spazi della scheda, nominativi di Soci alternativi a quelli eventualmente risultanti nelle liste.
5)Il diritto di voto può essere esercitato nel Seggio Elettorale aperto presso la Sede Sociale o mediante recapito della scheda anche a mezzo del servizio postale in plico inviato alla Commissione Elettorale. Il Regolamento Elettorale stabilirà le modalità per assicurare la segretezza del voto in una con l’accertamento del Socio votante.
La proclamazione degli eletti avverrà in base al numero di voti riportati.
In caso di rinuncia, subentrerà il primo dei candidati non eletti.
6)Le operazioni di voto dovranno essere ultimate entro le ore diciotto del giorno feriale successivo a quello dell’inizio delle votazioni e
le operazioni di scrutinio dovranno essere ultimate al massimo nel giorno feriale successivo.
7)Ultimate le operazioni di scrutinio ed effettuata la proclamazione dei nuovi eletti, la Commissione Elettorale dovrà provvedere, entro dieci
giorni, ad inviare le lettere di convocazione agli eletti stessi per il loro insediamento, dopodichè la Commissione si considererà sciolta.
8)Dei lavori preparatori, delle operazioni di voto e dei risultati elettorali, la Commissione Elettorale dovrà redigere, con sottoscrizione
di tutti i componenti della stessa, appositi verbali, i quali resteranno esposti presso la Segreteria Sociale per quindici giorni dalla proclamazione dei risultati.
9)Le elezioni degli Organi Sociali saranno effettuate con le modalità tecniche stabilite dal Regolamento Elettorale, o in difetto, secondo le modalità tecniche che stabilirà
di volta in volta l’Organo Sociale che avrà indetto le elezioni.
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Art. 30 – Normativa
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono gli artt. 14 ss. del Codice Civile, e le leggi vigenti in materia di Enti senza fini di lucro.
Lo Statuto assumerà efficacia dalla approvazione da parte dell’Assemblea straordinaria.
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Art. 30 – Sospensione – Scioglimento
1)La Deputazione, qualora accerti difficoltà per la prosecuzione dell’attività e per il conseguimento
delle finalità e degli scopi Sociali, sentito il collegio dei Probiviri ed il Collegio Sindacale, può disporre la sospensione dell’attività.
2)Se non vi sono mezzi per la ripresa dell’attività l’Assemblea, convocata in sessione straordinaria, potrà decidere per lo scioglimento della Società solo con la maggioranza di almeno 2/3 dei Soci aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento si applica il disposto di cui al comma 3 dell’art. 13 che precede.
3)Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o per fini di pubblica utilità conformi ai fini
istituzionali della Società, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 692 salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
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Art. 31 – Normativa di riferimento 1)Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni del Capo II e del Capo III del Titolo II del Libro I del Codice Civile, le leggi vigenti in materia di Enti senza fini di lucro Onlus e ove le succitate norme non dispongano, valgono le disposizioni del capo V del Titolo V del Libro V del C.C. nonché le disposizioni della Sezione V delle Disp. Att. del C.C. in quanto applicabili.
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Art. 32 – Norme di attuazione 1)Il presente Statuto entrerà in vigore al momento della sua approvazione da parte dell’Assemblea Straordinaria.
2)la Società, ove ottenga l’iscrizione nel Registro delle Onlus ai sensi del D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n.460, assumerà nella propria denominazione la qualificazione di "Onlus" che ne costituirà peculiare segno distintivo e a tale scopo verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna.
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